Art. 14.
(Corsi di formazione per guardie particolari giurate).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale di guardia particolare giurata, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato ottenuto da ogni candidato. Sono altresì stabiliti i corsi di riqualificazione e di aggiornamento.
      2. Gli oneri relativi alla formazione di cui al comma 1 sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza nonché gli enti e i privati, di cui all'articolo 6, da cui dipende il personale che partecipa ai corsi.
      3. Gli istituti di vigilanza, nonché gli enti e i privati di cui all'articolo 6, che esercitano attività di sicurezza complementare, devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici

 

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di almeno dodici ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono altresì a carico delle aziende le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra ad ogni effetto nella formazione continua del personale.
      4. L'attestato professionale di guardia particolare giurata ha validità permanente. Decorsi tre anni della cessazione del rapporto di lavoro la guardia particolare giurata, prima di riprendere il servizio, è obbligata a frequentare un corso di aggiornamento.
      5. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza complementare per:

          a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza complementare;

          b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);

          c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);

          d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati dell'insegnamento in materia di sicurezza complementare negli enti di formazione periferici.