1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale di guardia particolare giurata, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato ottenuto da ogni candidato. Sono altresì stabiliti i corsi di riqualificazione e di aggiornamento.
2. Gli oneri relativi alla formazione di cui al comma 1 sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza nonché gli enti e i privati, di cui all'articolo 6, da cui dipende il personale che partecipa ai corsi.
3. Gli istituti di vigilanza, nonché gli enti e i privati di cui all'articolo 6, che esercitano attività di sicurezza complementare, devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici
a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza complementare;
b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);
c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);
d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati dell'insegnamento in materia di sicurezza complementare negli enti di formazione periferici.